Articolo 1 Applicabilità
1.1
Le presenti condizioni generali si applicano a tutti gli aspetti del rapporto tra l'organizzatore dell'asta e il venditore/offerente, di seguito denominato “offerente”, compresi quelli relativi all'acquisto, alla vendita, alla mediazione, alla valutazione, alla stima, alla catalogazione, alla conservazione e ad altri servizi, salvo diversamente concordato in modo esplicito.
1.2
È possibile derogare alle presenti condizioni generali solo se e nella misura in cui ciò sia stato espressamente accettato per iscritto dal responsabile dell'asta.
Articolo 2 Contratto di incarico
2.1
Il conferente incarica l'organizzatore dell'asta di esaminare, valutare e vendere all'asta i beni mobili da lui conferiti e da lui ricevuti (di seguito denominati anche “oggetti”). Il contratto si intende concluso con l'accettazione dell'incarico verbale o scritto da parte dell'organizzatore dell'asta.
2.2
Il venditore autorizza l'organizzatore dell'asta a vendere gli oggetti, indipendentemente dal fatto che si tratti di tutti o solo di alcuni di essi, a nome dell'organizzatore dell'asta, secondo le condizioni d'asta stabilite dall'organizzatore stesso. Il venditore può concordare un prezzo minimo (limite) in accordo con l'organizzatore dell'asta.
2.3
La ricezione degli oggetti non obbliga tuttavia il banditore a venderli o a metterli all'asta. Se il banditore non desidera vendere o mettere all'asta gli oggetti, ne darà comunicazione al depositante entro quattro settimane dalla decisione, comunque non oltre sei mesi dalla conclusione dell'incarico.
Articolo 3 Diritti e obblighi del conferente
3.1
Il partecipante deve identificarsi alla prima richiesta dell'organizzatore dell'asta.
3.2
Il venditore garantisce di essere il proprietario o comunque autorizzato a mettere all'asta gli oggetti e solleva l'asta da qualsiasi rivendicazione di terzi in merito.
3.3
Il venditore è tenuto, su prima richiesta dell'organizzatore dell'asta, a fornire all'organizzatore dell'asta informazioni relative alla provenienza degli oggetti, corredate da prove documentali. Il venditore è responsabile per i danni derivanti dalla fornitura di informazioni errate o fuorvianti e/o da altre circostanze imputabili al venditore e manleva l'asta da tutte le rivendicazioni di terzi in merito.
3.4
Il venditore dichiara che la vendita all'asta degli oggetti non è ostacolata da disposizioni legislative nazionali o internazionali.
3.5
Il venditore non è autorizzato a fare offerte sugli oggetti da lui messi all'asta, salvo diverso accordo scritto con l'organizzatore dell'asta.
3.6
I diritti e gli obblighi derivanti dalle presenti condizioni generali spettano esclusivamente al conferente e non possono essere ceduti a terzi.
Articolo 4 Diritti dell'asta
4.1
L'inserimento o l'esclusione di oggetti in un'asta, così come qualsiasi comunicazione relativa a un oggetto nel catalogo dell'asta, su Internet o sul sito web dell'asta o in una brochure, è a esclusiva discrezione dell'asta, che ha il diritto di consultare esperti senza assumersi alcuna responsabilità in merito.
4.2
Il responsabile dell'asta non si assume alcuna responsabilità nei confronti del venditore in relazione ai consigli forniti dal responsabile dell'asta o per suo conto in merito agli oggetti.
4.3
Il responsabile dell'asta ha il diritto di decidere in quale delle sue aste un oggetto sarà messo in vendita.
4.4
Se il responsabile dell'asta riceve l'incarico di sgomberare completamente un'abitazione o un magazzino, si riserva il diritto di escludere alcuni oggetti dallo sgombero e di distruggere o smaltire quelli che ritiene non idonei alla vendita all'asta, oppure di monetizzarli in altro modo.
4.5 Il venditore dichiara che l'asta ha il diritto di fotografare, illustrare o rappresentare in altro modo tutti gli oggetti messi in vendita e di riprodurre tali immagini in qualsiasi modo, sia prima che dopo l'asta, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. L'asta conserva il diritto d'autore su tutte queste immagini.
Articolo 5 Ritiro da parte del conferente
5.1 Una volta che un oggetto è stato messo all'asta, il venditore non può ritirarlo se non dopo aver pagato il 45% o meno, se il responsabile dell'asta lo ritiene ragionevole, del limite concordato o, se non è stato concordato alcun limite, del ricavo previsto dell'asta per cui il responsabile dell'asta valuta l'oggetto, maggiorato di eventuali spese sostenute e dell'IVA.
5.2
Se il depositante non è soddisfatto della valutazione di cui al paragrafo 1, può richiedere una nuova valutazione, a proprie spese, da parte di tre agenti immobiliari registrati o agenti immobiliari-periti registrati specializzati nel settore dell'oggetto in questione, oppure da parte di periti o agenti immobiliari certificati, uno dei quali nominato dall'organizzatore dell'asta, uno dal depositante e il terzo dai due periti già nominati. In caso di valore divergente dopo la nuova valutazione, tale valore divergente sarà vincolante per l'organizzatore dell'asta e il depositante ai fini dell'applicazione del presente articolo.
Articolo 6 commissione
6.1 In caso di vendita degli oggetti all'asta, la commissione dovuta all'asta è pari a una percentuale concordata in anticipo dell'importo per cui è stato venduto (il “prezzo di aggiudicazione”) maggiorato dell'IVA eventualmente applicabile.
Articolo 7 Obbligo di ritiro dell'organizzatore dell'asta
7.1
Il venditore è consapevole che l'organizzatore dell'asta ha dichiarato nelle sue condizioni di vendita, ovvero nelle condizioni generali applicabili all'acquisto all'asta di beni mobili tra l'organizzatore dell'asta e l'acquirente, di essere disposto a quanto segue: “Salvo espressa esclusione per determinati oggetti nel catalogo, e fatta eccezione per alcuni casi indicati nelle condizioni generali applicabili all'acquisto all'asta di beni mobili, l'organizzatore dell'asta è disposto a ritirare gli oggetti venduti all'asta dietro restituzione simultanea del prezzo di acquisto e delle spese d'asta addebitati, se l'acquirente, entro un periodo di sei settimane dalla vendita, dimostra in modo soddisfacente per l'asta che l'oggetto venduto presenta gravi difetti nascosti o che la descrizione fornita è talmente errata che, se tali difetti o la descrizione corretta fossero stati noti all'acquirente al momento dell'aggiudicazione, avrebbe rinunciato all'acquisto o avrebbe acquistato solo a un prezzo notevolmente inferiore.”
7.2
Il venditore autorizza irrevocabilmente l'organizzatore dell'asta, a suo insindacabile giudizio, a sciogliere il contratto di vendita in caso di ricorrenza di tali circostanze, con restituzione del prezzo di acquisto e delle spese d'asta. A seguito dello scioglimento del contratto di vendita, l'oggetto o gli oggetti si considerano invenduti ai sensi dell'articolo 11 delle presenti condizioni.
Articolo 8 Pagamento al conferente
8.1
Il responsabile dell'asta versa al venditore il ricavato della vendita al netto di tutte le spese e gli oneri a carico del venditore, quali spese di trasporto, spese di restauro, commissioni, spese di collaudo, eventuali spese assicurative ed eventuali altre spese concordate in anticipo, nonché l'IVA, di seguito denominate: “compenso”, a condizione che l'organizzatore dell'asta abbia ricevuto l'intero prezzo di acquisto dall'acquirente e che quest'ultimo non abbia fatto ricorso all'obbligo di ritiro dell'organizzatore dell'asta ai sensi dell'articolo 7 delle presenti condizioni generali, ricorso che è stato riconosciuto dall'organizzatore dell'asta e non ha comportato lo scioglimento o l'annullamento della vendita ai sensi dell'articolo 9 delle presenti condizioni.
8.2
Il pagamento del compenso avviene solitamente entro sei settimane dalla vendita, a meno che non sia stata ricevuta una comunicazione da parte dell'acquirente ai sensi dell'articolo 7 delle presenti condizioni o non sia stata effettuata una risoluzione o un annullamento della vendita ai sensi dell'articolo 9 delle presenti condizioni.
8.3
È possibile ricorrere al cosiddetto regime marginale solo se, prima dell'asta, sono state soddisfatte tutte le norme applicabili in materia, tra cui quelle relative alla dichiarazione di acquisto. Ciò è a esclusiva discrezione dell'organizzatore dell'asta.
Articolo 9 Conseguenze della risoluzione da parte dell'acquirente
9.1
In caso di ritiro ai sensi dell'articolo 7 delle presenti condizioni o di risoluzione o annullamento del contratto di vendita con l'acquirente per altri motivi, indipendentemente dal momento in cui ciò avviene, l'organizzatore dell'asta ha il diritto di richiedere il rimborso dell'importo o del compenso già versato al venditore, nonché di tutti gli altri danni e costi subiti dall'organizzatore dell'asta a seguito di tale risoluzione, compresi gli interessi e le spese extragiudiziali e giudiziali.
Articolo 10 Conseguenze dello scioglimento da parte dell'asta
10.1
Il venditore è consapevole che l'organizzatore dell'asta si riserva, nelle sue condizioni di vendita [ovvero le condizioni generali applicabili all'acquisto all'asta di beni mobili tra l'organizzatore dell'asta e l'acquirente], il diritto di rescindere il contratto di vendita qualora l'acquirente superi il termine di pagamento o non ritiri gli oggetti in tempo. Se l'astaja scioglie il contratto di vendita per questo motivo, ha il diritto di rimettere all'asta l'oggetto o gli oggetti in questione o di sciogliere il contratto di mandato. Quest'ultima decisione sarà comunicata al venditore entro 90 giorni dalla risoluzione del contratto di vendita.
10.2
Il venditore riconosce espressamente il diritto dell'organizzatore dell'asta di rivalersi sull'acquirente per i danni e le spese sostenuti nel caso in cui si verifichi una delle situazioni di cui al paragrafo 1. Il venditore riconosce inoltre il diritto dell'organizzatore dell'asta di esigere, a sua discrezione, l'adempimento da parte dell'acquirente che supera un termine di pagamento, oppure di procedere alla risoluzione della vendita, oppure di esigere prima l'adempimento da parte dell'acquirente e poi, se tale richiesta non ha esito positivo, di procedere comunque alla risoluzione della vendita.
Articolo 11 Oggetti invenduti
11.1
Il responsabile dell'asta è irrevocabilmente autorizzato, ma non obbligato, a rivendere gli oggetti invenduti in un'asta successiva, di seguito denominata “rivendita”, o a venderli entro un periodo di dieci giorni lavorativi dopo l'asta. Ciò, tuttavia, solo se tale vendita dopo l'asta (“aftersale”) può avvenire a un prezzo che risulti in un importo almeno pari al prezzo di vendita al netto di tutte le spese a carico del venditore, a cui il venditore avrebbe avuto diritto se l'oggetto fosse stato venduto all'asta al limite applicabile per quell'asta, a meno che non venga concordato con il venditore un limite inferiore per l'oggetto invenduto ai fini dell'aftersale.
11.2
In caso di vendita dopo l'asta, i diritti e gli obblighi del venditore e dell'asta ai sensi delle presenti condizioni generali rimangono pienamente validi come sarebbero stati in caso di vendita dell'oggetto all'asta.
11.3
Le disposizioni delle presenti condizioni generali si applicano integralmente anche alle vendite in ri-asta o post-vendita. Se gli oggetti rimangono invenduti, indipendentemente dai motivi, l'organizzatore dell'asta ha il diritto di addebitare costi (di conservazione) ragionevoli, compresi quelli di cui all'articolo 8.1.
Articolo 12 Trasporto/Deposito/Assicurazione degli oggetti
12.1
Tutti i materiali di imballaggio relativi agli oggetti messi in vendita possono essere smaltiti o distrutti dal responsabile dell'asta, salvo diversamente concordato espressamente tra il responsabile dell'asta e il venditore.
12.2
Tutti gli oggetti ricevuti dal responsabile dell'asta sono assicurati per il valore indicato nella ricevuta o per un valore ritenuto adeguato dal responsabile dell'asta a sua esclusiva discrezione contro incendio, furto, smarrimento e danneggiamento fintantoché si trovano nella sua sala d'asta o in un altro deposito da lui scelto. Il depositante ha il diritto di richiedere una ricevuta per gli oggetti ricevuti dall'organizzatore dell'asta, sulla quale è indicato il valore degli oggetti al momento della ricezione secondo il giudizio provvisorio dell'organizzatore dell'asta. Il depositante può rinunciare all'assicurazione.
12.3
Il responsabile dell'asta ha il diritto di prendere provvedimenti per il deposito presso terzi degli oggetti inviati o consegnati e di addebitare i relativi costi al mittente.
12.4
Gli oggetti inviati o consegnati all'organizzatore dell'asta che non vengono accettati dall'organizzatore dell'asta per la vendita e non vengono conservati in deposito, saranno rispediti al mittente a sue spese e a suo rischio.
Articolo 13 Responsabilità dell'organizzatore dell'asta
13.1
Il responsabile dell'asta non è in alcun caso responsabile per danni causati a cornici di quadri, altre cornici e tutto ciò che ne fa parte, come lastre di vetro, passe-partout ecc.
13.2
In nessun caso l'organizzatore dell'asta sarà responsabile per danni aziendali, consequenziali, patrimoniali e/o indiretti.
13.3
Il responsabile dell'asta non è inoltre mai responsabile per eventuali incidenti o danni subiti da persone all'interno o nelle vicinanze degli edifici o dei terreni in cui è possibile effettuare consegne, depositare o visionare i beni, in cui si svolge l'asta o in cui vengono ritirati i beni venduti, salvo nel caso in cui il danno sia stato causato da dolo o colpa grave dell'organizzatore dell'asta e/o da ausiliari o membri del personale da lui incaricati e/o salvo nella misura in cui sia coperto da un'assicurazione dell'organizzatore dell'asta.
13.4
L'accesso agli edifici o alle aree è a proprio rischio e pericolo.
Articolo 14 Varie
14.1
La nullità, l'annullamento o l'inapplicabilità di una delle disposizioni delle presenti condizioni generali non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Nel caso in cui una o più disposizioni siano nulle, annullate o inapplicabili, il venditore e l'organizzatore dell'asta concorderanno disposizioni sostitutive che siano valide e che si avvicinino il più possibile al contenuto e allo scopo della o delle disposizioni nulle, annullate o inapplicabili.
14.2
Le presenti condizioni generali sono regolate esclusivamente dal diritto olandese.
14.3
Tutte le controversie relative, derivanti o connesse a un contratto stipulato tra l'organizzatore dell'asta e il venditore, la stipula di un contratto o alle presenti condizioni generali saranno sottoposti esclusivamente al giudice competente del luogo di residenza o di sede dell'organizzatore dell'asta, salvo diversamente previsto dalla legge e fatto salvo il diritto dell'organizzatore dell'asta di sottoporre la controversia al giudice competente del luogo di residenza del venditore.
Aprile 2022